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Descrizione categorie

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PREMESSE (allegato A al Dpr. n.34 del 25/01/2000)

· Ai fini delle seguenti declaratorie per "opera" o per "intervento" si intende un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche.
· La qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, individuate con l'acronimo "OG", è conseguita dimostrando capacità di svolgere in proprio o con qualsiasi altro mezzo l'attività di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi, specifica competenza nel coordinamento tecnico delle attività lavorative, nella gestione economico-finanziaria e nella conoscenza di tutte le regole tecniche e amministrative che disciplinano l'esecuzione di lavori pubblici. Ciascuna categoria di opere generali individua attività non ricomprese nelle altre categorie generali.
· La qualificazione in ciascuna delle categorie specializzate, individuate con l'acronimo "OS", è conseguita dimostrando capacità di eseguire in proprio l'attività di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono di norma parte del processo realizzativo di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione e professionalità. La qualificazione presuppone effettiva capacità operativa ed organizzativa dei fattori produttivi necessari alla completa esecuzione della lavorazione ed il possesso di tutte le specifiche abilitazioni tecniche ed amministrative previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
· La qualificazione nelle categorie che risultano dalla suddivisione di quelle previste dai DD.MM. 770/1982 e 304/1998 è conseguita qualora le lavorazioni realizzate con riferimento alle vecchie declaratorie riguardino lavorazioni previste dalle declaratorie del presente allegato.
· Le lavorazioni di cui alle categorie generali nonché alle categorie specializzate per le quali nell'allegata tabella "corrispondenze nuove e vecchie categorie" è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell'intervento da realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive delle relative adeguate qualificazioni.

 


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